La direttiva non vieta
tout court l'utilizzo
non istituzionale di Internet in quanto tale uso "non
provoca, di norma, costi aggiuntivi", tenuto conto
della modalità di pagamento "flat" (non riferita,
pertanto, al consumo) utilizzata nella generalità dei
casi dalle Amministrazioni per l'utilizzo di quasi
tutte le risorse ICT (postazioni di lavoro,
connessioni di rete e posta elettronica). Anzi, la
direttiva apre all'utilizzo di internet- al di fuori
dei compiti istituzionali - per consentire ai
dipendenti di "assolvere incombenze amministrative e
burocratiche senza allontanarsi dal luogo di lavoro"
(ad esempio, per effettuare adempimenti on line nei
confronti di pubbliche amministrazioni e di
concessionari di servizi pubblici, ovvero per tenere
rapporti con istituti bancari e assicurativi). Poichè
tale modalità, purché contenuta nei tempi strettamente
necessari allo svolgimento delle transazioni, avrebbe,
il vantaggio di contribuire a ridurre gli spostamenti
delle persone e gli oneri logistici e di personale per
l'amministrazione che eroga il servizio, favorendo,
altresì, la dematerializzazione dei processi
produttivi.
PA: dovere di informare i dipendenti
I lavoratori devono essere posti in grado di
conoscere quali sono le attività consentite, a quali
controlli sono sottoposti, le modalità del trattamento
dei dati e in quali sanzioni possono incorrere nel
caso di abusi. Al riguardo, viene raccomandata
l'adozione di un disciplinare interno adeguatamente
pubblicizzato e di idonee misure di tipo
organizzativo.
Responsabilità dei dipendenti
Per adempiere il proprio dovere di diligenza e
vigilanza nell'utilizzo dei beni e strumenti ad esso
affidati, il dipendente ha l'obbligo di impedire
indebiti utilizzi della propria apparecchiatura
informatica da parte di altri, in sua assenza. In
difetto, il comportamento del dipendente si configura
come negligente, inescusabile e gravemente colposo.
Poteri di controllo delle pa
Nell'esercizio del potere di controllo, le
Amministrazioni devono attenersi ad alcune regole e
principi generali.
Innanzitutto, deve essere rispettato il principio
di proporzionalità, che si concreta nella pertinenza e
non eccedenza delle attività di controllo.
Le limitazioni della libertà e dei diritti
individuali devono, infatti, essere proporzionate allo
scopo perseguito. E' comunque esclusa l'ammissibilità
di controlli prolungati, costanti e indiscriminati.
Inoltre, l'introduzione di tecnologie e di
strumenti per il controllo sull'uso della rete e della
posta elettronica deve essere fatto rispettando le
procedure di informazione/consultazione delle
rappresentanze dei lavoratori previste dai contratti
collettivi.
Infine, i lavoratori devono essere preventivamente
informati dell'esistenza di dispositivi di controllo
atti a raccogliere i dati personali.
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DEL 26/5/2009