TOTALE
OMOGENEIZZAZIONE DEGLI UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE
CON LE FORZE DI POLIZIA
CON
SOLI 13 ANNI DI SERVIZIO DA UFFICIALE, UN TENENTE, UN CAPITANO, O UN GIOVANE MAGGIORE
PRENDERANNO LO STIPENDIO DEL COLONNELLO!
ERA
L'ULTIMO ATTO.... "ORA GLI MANCA SOLO LA PARIFICAZIONE CON GLI UFFICIALI
EUROPEI"..
E IL
RESTO DEL PERSONALE SOTTUFFICIALI E VOLONTARI??
COME AL SOLITO LE BRICIOLE....
MEDITATE CARI COLLEGHI!!!
Chi
ci ha scritto!
Il
testo
Il
fax
IL
TESTO APPROVATO
"Disposizioni in materia di
armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze
armate con quello delle Forze di polizia"
(Testo approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati
il 18 dicembre 2002, non ancora promulgato o pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale)
ART. 1
1. Al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 32 del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, in materia di completo allineamento
economico e funzionale degli ufficiali delle Forze armate con gli ufficiali
delle Forze di polizia ad ordinamento militare ed i funzionari delle Forze di
polizia ad ordinamento civile, alla legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 3, lettera a), le parole: "lo
stipendio" sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento
economico";
b) all'articolo 5, comma 3, lettera b), le parole: "lo
stipendio" sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento
economico";
c) all'articolo 5, comma 3-bis, le parole: "che abbiano
prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal grado di sottotenente
o dalla qualifica di aspirante" sono sostituite dalle seguenti: "che
abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal conseguimento
della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante" e sono aggiunte,
in fine, le parole: ", fatta eccezione per gli ufficiali appartenenti ai
ruoli del servizio permanente per i quali č previsto il diretto conseguimento
del grado di tenente o corrispondente, ai quali il predetto trattamento č
attribuito secondo le modalitą previste dal comma 3".
2. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e il comma 3-ter
dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, sono abrogati.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b),
decorrono, quanto agli effetti giuridici ed economici, dal 1° gennaio 2002.
ART. 2.
1. Ferme restando le attribuzioni e le competenze previste dalle norme
vigenti, gli ufficiali delle Forze armate fino al grado di tenente colonnello,
in relazione alle specifiche qualificazioni cui sono correlate autonoma
responsabilitą decisionale e rilevante professionalitą:
a) esercitano compiti di comando, di direzione, di indirizzo, di
coordinamento e di controllo delle unitą poste alle loro dipendenze;
b) provvedono alla gestione e all'impiego delle risorse loro assegnate
secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicitą al fine di assicurarne
la funzionalitą per il conseguimento degli obiettivi prefissati;
c) assumono piena responsabilitą per le direttive impartite e per i
risultati conseguiti e, nell'ambito degli stati maggiori, dei comandi, degli
uffici o delle articolazioni ordinative rette da ufficiali generali o da
colonnelli, hanno anche la responsabilitą di settori funzionali, svolgono
compiti di studio e partecipano all'attivitą dei citati superiori, che
sostituiscono in caso di assenza o di impedimento;
d) adottano i provvedimenti loro delegati e le iniziative connesse con
l'espletamento del servizio nell'ambito dei comandi o dei settori cui sono
preposti;
e) formulano proposte ed esprimono pareri al rispettivo superiore
gerarchico.
ART. 3.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano solo agli ufficiali in
servizio permanente e nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 4.
2. Agli ufficiali che maturano il diritto al conseguimento dei benefici
derivanti dalla presente legge con decorrenza successiva a quella del decreto di
cui al comma 3, i benefici medesimi si applicano ai fini economici dal 1°
gennaio dell'anno successivo.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della difesa, si provvede ad accertare e comunicare, ove si verifichino
le condizioni, l'esaurimento degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 4.
ART. 4.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 6.687.330
euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unitą previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della difesa.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
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