|
98. Il personale appartenente alle amministrazioni statali di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in occasione delle missioni all’interno del territorio nazionale fuori della sede ordinaria di impiego per motivi di servizio, e` tenuto a fruire, per il vitto e l’alloggio, delle apposite strutture delle amministrazioni di appartenenza, ove esistenti e |
Approfondimento sulla legge di stabilità appena approvata dal Parlamento
Inoltre: obbligo di
fruire delle strutture militari per le missioni
in territorio nazionale. Condividi
NEWS LEGGE DI STABILITA’ a cura di Domenico Bilello
L’art. 4 comma 95 della legge di stabilità del 2012, appena approvata dal Parlamento stabilisce che: “Al fine di fronteggiare specifiche esigenze funzionali e di assicurare continuita` nell’alimentazione del personale militare in servizio permanente, il Ministro della difesa definisce annualmente, con proprio decreto, i contingenti di volontari in ferma prefissata e in servizio permanente e di sergenti dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, eventualmente ripartiti per categorie e specialita`, che possono transitare a domanda tra le medesime Forze armate. Il medesimo decreto definisce i criteri, i requisiti e le modalita` per accedere al transito. Ai fini della iscrizione in ruolo nella Forza armata ricevente, si applicano i commi 2 e 3. Il transito e` disposto con decreto della Direzione generale per il personale militare”. Il seguente comma stabilisce che: Per il triennio 2012-2014, gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello compreso e gradi corrispondenti, e i sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica possono presentare domanda di trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il trasferimento e` condizionato al preventivo parere favorevole del Ministero della difesa e all’accettazione da parte dell’amministrazione di destinazione ed e` autorizzato secondo le modalita` e nei limiti delle facolta` assunzionali annuali della medesima amministrazione, previsti dalle disposizioni vigenti. Al personale trasferito, che viene inquadrato nell’area funzionale del personale non dirigenziale individuata dall’amministrazione di destinazione sulla base di apposite tabelle di equiparazione approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi per il personale non dirigente vigenti nel comparto dell’amministrazione di destinazione. Alla data di assunzione in servizio presso l’amministrazione di destinazione, il militare e` collocato in congedo nella posizione della riserva. |