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 Ultimo aggiornamento: martedì 12 aprile 2011 15.10



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<<Inidoneità psicofisica e risoluzione di rapporto di lavoro nella PA>>
 




 

Roma, 12 apr. - L’accertata e permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato può essere causa di risoluzione del rapporto di lavoro. Condividi
 

Il Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2011 ha esaminato, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta, uno schema di regolamento, che, nell'ottica della tutela dell'efficienza della PA, stabilisce procedura di accertamento, effetti e trattamento giuridico ed economico della misura, prevista dal decreto legislativo n. 165/01, all’art. 55 octies, introdotto con il decreto legislativo n. 150/09.

Destinatari del regolamento, che verrà ora trasmesso al Consiglio di Stato per il previsto parere, sono i dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, delle università e delle Agenzie.

Al personale in regime di diritto pubblico (come magistrati, appartenti alle forze di polizia, alla carriera diplomatica,ecc), si applica la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti.

Inidoneità psicofisica permanente assoluta, ai fini del decreto, è lo stato di colui che “a causa di infermità o di difetto fisico o mentale si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”; inidoneità permanente relativa è lo stato di colui che “a causa di infermità o di difetto fisico o mentale si trovi nell’impossibilità permanente allo svolgimento di alcune o di tutte le mansioni dell’area, categoria o qualifica di inquadramento”.

 Avvio della procedura

L’iniziativa per l’avvio della procedura per l’accertamento dell’inidoneità spetta all’amministrazione di appartenenza del dipendente o allo stesso dipendente interessato. Se il dipendente presta servizio in un’amministrazione diversa rispetto a quella di appartenenza, quest’ultima si attiva su segnalazione dell’ amministrazione dove il lavoratore è assegnato.

Il dipendente può presentare la relativa istanza in un qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova.

L’amministrazione avvia la procedura, sempre dopo il superamento del periodo di prova, nei seguenti casi:

  • assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento;

  • disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l’esistenza dell’inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio;

  • condizioni fisiche che facciano presumere l’inidoneità fisica permanente al servizio.

Nella prima ipotesi, l’amministrazione, prima di concedere l’ulteriore periodo di assenza per malattia, accerta le condizioni di salute del dipendente, dandogliene preventiva comunicazione, tramite l’organo medico competente, per verificare se esistono eventuali cause di permanente inidoneità psicofisica assoluta o relativa. Nelle restanti due ipotesi l’amministrazione può chiedere che il dipendente sia sottoposto a visita, al fine di verificare l’eventuale inidoneità relativa o assoluta, dandone immediata comunicazione al dipendente.

Se la inidoneità permanente assoluta al servizio è accertata, l’amministrazione lo comunica al lavoratore, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale medico, risolve il rapporto di lavoro e corrisponde l’indennità sostitutiva del preavviso, se dovuta. Resta ferma la disciplina vigente in materia di trattamenti pensionistici per inabilità e la disciplina relativa agli infortuni sul lavoro. Sul sito dell'Inpdap (Istituto nazionale di previdenza dei dipendenti pubblici) le indicazioni sul collocamento a riposo a seguito di accertamento dello stato di salute, vedi nota Inpadap >>>.

Fonte: http://www.governo.it



Misure cautelari
e trattamento economico

L’amministrazione può disporre la sospensione cautelare dal servizio del dipendente in caso di:

  • evidenti comportamenti che fanno ragionevolmente presumere l’esistenza dell’inidoneità psichica, quando questi generano pericolo per la sicurezza o per l’incolumità del dipendente  interessato, degli altri dipendenti o dell’utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneità;

  • condizioni fisiche che facciano presumere l’inidoneità fisica permanete al servizio, in caso di pericolo per la sicurezza o incolumità dell’interessato o degli altri dipendenti:

  • mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo.

  Salvo situazioni di urgenza la sospensione è preceduta da comunicazione all’interessato che, entro i successivi 5 giorni, può presentare memorie e documenti. La sospensione è disposta con atto motivato e comunicata all’interessato. L’efficacia del provvedimento cessa se, all’esito dell’accertamento medico,

non sia riscontrata alcuna inidoneità in grado di costituire pericolo. La sospensione cautelare ha una durata massima complessiva di 180 giorni, salvo rinnovo o proroga, in presenza di giustificati motivi.

Al dipendente sospeso in via cautelare è corrisposta un’indennità da calcolarsi con le modalità stabilite nel dettaglio dal regolamento, che indica anche come provvedere nel caso in cui l’accertamento medico stabilisca la piena idoneità.

Riguardo al trattamento giuridico ed economico, queste alcune delle indicazioni del regolamento.

Nel caso di inidoneità permanente relativa allo svolgimento delle mansioni del profilo professionale di appartenenza del dipendente, l’amministrazione deve realizzare ogni tentativo di recupero al servizio nelle strutture organizzative di settore, anche in mansioni equivalenti o di altro profilo professionale riferito alla posizione di inquadramento, valutando l’adeguatezza dell’assegnazione in riferimento all’esito dell’accertamento medico e ai titoli posseduti ed assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione.

In caso di inidoneità a svolgere mansioni proprie del profilo di inquadramento, il lavoratore può anche essere adibito a mansioni inferiori, se giustificate e coerenti con l’esito degli accertamenti medici e con i titoli posseduti, con conservazione del trattamento economico fisso corrispondente alla fascia economica di provenienza, mediante la corresponsione di assegno ad personam.

FONTE: http://www.governo.it

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Per ulteriori informazioni, o per eventuali errori su questo argomento,
si prega di contattare la redazione di Forzearmate.org - Sideweb chiamando il seguente nr. telefonico 347 2369419, oppure scrivere a:
info@sideweb.it

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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