La raccolta del ricorso si e' conclusa il 20 giugno 2011
Ricorso
Pensione Retributiva ADESIONI AL RICORSO COLLETTIVO Per i militari assunti dopo il
31/12/1995
Leggi anche la nota informativa del
24/5/2011 I documenti per partecipare al
ricorso sono scaricabili Negli anni
2008, 2009 e 2010 la Sideweb ha organizzato una raccolta
adesioni al ricorso collettivo per coloro ai quali si applica il
sistema pensionistico contributivo o misto, finalizzato ad
ottenere invece l’applicazione del più favorevole regime
retribuivo ovvero di tale regime fino al momento in cui verrà
attuata anche per i militari la previdenza complementare. L’iniziativa ha avuto una grande
adesione e sono stati depositati al tribunale amministrativo
numerosi gruppi di ricorrenti. La Sideweb è stata contattata da
numerosi utenti, rimasti esclusi dall’iniziativa, che hanno
richiesto di aderire al ricorso sopra citato.
Per quanto sopra, la società ha deciso di
organizzare una nuova raccolta per dare riscontro alle numerose
richieste ma anche perché si sono verificati degli eventi che
sembrano dare ragione ai motivi su cui tale iniziativa legale è
stata impostata:
-
innanzitutto, la scelta di far
partecipare al ricorso esclusivamente il personale militare
si rileva sempre più opportuna, anche in considerazione del
recente riconoscimento in via normativa della “specificità”
delle FF.AA., FF.PP. e VV.FF.: “Ai fini della
definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei
contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica,
pensionistica e previdenziale, e` riconosciuta la specificita`
del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche´ dello stato
giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza
della peculiarita` dei compiti, degli obblighi e delle
limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le
funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa
dell’ordine e della sicurezza interna”
-
inoltre, da una parte vi sono degli
atti istituzionali che riconoscono “… L’illogicità e la
sostanziale incoerenza del sistema di tutela previdenziale …”
attualmente vigente rispetto ai militari, quindi la necessità
che vi sia una “… modifica della normativa primaria …”
(queste ci risultano siano state le osservazioni fatte lo scorso
08.04.09 al Ministro del Lavoro dal Direttore Generale
del medesimo ministero, in relazione ad una interrogazione
parlamentare proposta sul problema previdenziale dei militari e
l’applicazione del regime contributivo o “misto
contributivo/retributivo” – Int. Onorevole Lo Presti seduta n.
21 del 23/6/2008 - )
-
d’altra parte, come più volte
rappresentato, anche il Ministro della Difesa On. La Russa, in
un proprio documento ha riconosciuto il problema della
previdenza complementare evidenziando gli effetti negativi che
si produrranno nel futuro dei militari (il documento viene
riportato di seguito a questa nota)
-
vi sono state altresì alcune
recenti pronunce dei tribunali amministrativi riguardanti
proprio il personale militare ed il relativo regime
previdenziale contributivo o “misto contributivo/retributivo”,
che sembrano confermare sia l’impostazione che le ragioni
allegate al ricorso organizzato dalla Sideweb che, lo
ricordiamo, è basato sulle specifiche carenze ed irrazionalità
legislative del sistema previdenziale applicato al personale
militare, e quindi rivolto esclusivamente al medesimo personale
e non anche al personale civile. Sono queste alcune
delle ragioni che ci inducono ad essere ottimisti e quindi a
riproporre, a seguito delle numerose richieste, l’iniziativa
legale intrapresa.
Segue il documento del Ministro della
Difesa La Russa ed il documento informativo che era stato
pubblicato in occasione delle raccolte precedenti dove troverete
tutte le informazioni utili per l’adesione, gli eventuali
contatti telefonici e i documenti da spedire.
Un problema che deve essere affrontato
oggi soprattutto da giovani e meno giovani che sono assoggettati
al sistema pensionistico contributivo o misto
(contributivo/retributivo) Un problema che deve essere affrontato
oggi soprattutto da giovani e meno giovani che sono assoggettati
al sistema pensionistico contributivo o misto
(contributivo/retributivo) La Sideweb è stata contattata da numerosi
utenti che rientrano nel sistema pensionistico contributivo o
misto (contributivo/retributivo) i quali, preoccupati per le
loro sorti previdenziali, ci hanno chiesto di organizzare
un’azione collettiva finalizzata al riconoscimento di una
pensione che consenta loro di condurre una vita dignitosa,
sufficiente a proseguire il tenore di vita che verrà raggiunto
al momento del collocamento in pensione. Effettivamente le riforme pensionistiche
degli ultimi anni hanno stravolto tutte le prospettive future
delle nuove generazioni creando delle forti ingiustizie rispetto
a talune categorie di lavoratori alle quali non è stata data la
possibilità di integrare con un fondo privato la ridotta
pensione che verrà corrisposta dallo stato (talune previsioni
specificano che la percentuale della pensione pubblica non
supererà il 50 % dello stipendio). Al personale militare sta proprio accadendo
quanto appena descritto. Infatti, questa categoria di lavoratori, a
causa dei ritardi legislativi e regolamentari, a 15 anni
dall’entrata in vigore della legge che ha stabilito il
cambiamento del sistema previdenziale da “retributivo” a
“contributivo” (legge 335/95), è ancora in attesa
dell’istituzione dei “fondi pensione integrativa” e sta
subendo, così, una INACCETTABILE DISCRIMINAZIONE rispetto alle
altre categorie di lavoratori che, già da diversi anni, hanno
avuto la possibilità di costruirsi una pensione integrativa.
In particolare, i militari interessati
sono quelli che alla data del 31/12/1995 avevano un’anzianità
contributiva inferiore a 18 anni e tutti quelli assunti dal
01/01/1996. Per i primi si applicherà il calcolo
“misto” di pensione, ossia una piccola parte verrà calcolata con
il vecchio sistema retributivo (che è più favorevole), ma la
parte prevalente del loro trattamento pensionistico sarà
effettuata sulla base “contributiva” ovvero con quelle
previsioni che possono anche non superare il 50% dello
stipendio. Per i secondi, assunti dal 01/01/1996,
il calcolo sarà effettuato interamente con il
metodo contributivo e la penalizzazione appena vista interesserà
addirittura l’intero ammontare della pensione. Per ambedue i soggetti, quindi, la Sideweb
ha organizzato un Ricorso Collettivo, il quale, diversamente
da altre iniziative analoghe che sembrano impostate per il
personale civile, è stato studiato ed organizzato
esclusivamente per il personale militare. Prima di esporre le ragioni sulle quali è
fondato il ricorso riteniamo opportuno fare una breve
esposizione sulle riforme previdenziali che hanno caratterizzato
gli ultimi anni. La legge 335/1995 ha dato una svolta
radicale al sistema previdenziale unificando le discipline che
regolavano in modo diverso il regime contributivo e
pensionistico dei diversi settori lavorativi. La riforma attuata dalla legge ora citata
ha stabilito inoltre il passaggio da un sistema pensionistico
basato sul metodo “retributivo” ad un sistema riferito ai
“contributi” effettivamente versati dai lavoratori, anche se
l’effettiva portata innovativa della legge è stata quella di
agganciare il trattamento previdenziale al prodotto interno
lordo ovvero all’andamento economico dello Stato. Evidentemente il vecchio sistema - quello
retributivo - era molto più conveniente in quanto consentiva al
lavoratore di congedarsi con un trattamento pensionistico
calcolato sulla base delle retribuzioni percepite in servizio e,
quindi, di valore prossimo all’ultimo stipendio. Con questo
meccanismo, infatti, non vi era alcuna corrispondenza con i
contributi versati, e il trattamento pensionistico che veniva
sostenuto dallo Stato anche per la parte eccedente il maturato
effettivo. La riforma ha così sostituito tale sistema
con quello “contributivo” (c.d. attuariale-statistico)
che ricollega invece la pensione ai contributi effettivamente
versati e ad altri fattori variabili nel tempo, diminuendo così
in modo radicale l’impegno finanziario precedentemente sostenuto
dallo Stato. In particolare, il montante contributivo
individuale annuale derivante dai contributi versati dai
lavoratori e dallo Stato (per un complessivo 33% del trattamento
economico per i lavoratori dipendenti) viene rivalutato su base
composta al 31 dicembre di ciascun anno al tasso di
capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del
prodotto interno lordo (in pratica è legato all’andamento dello
Stato e dell’economia nazionale). Anno per anno il montante si
rivaluta fino ad arrivare al giorno della pensione. Il montante
dato dalla somma di tutti gli accantonamenti annuali (che, è
opportuno precisare, è solo virtuale) viene a questo punto
moltiplicato per un “coefficiente di trasformazione” variabile
in base all’età anagrafica (i coefficienti sono soggetti a
revisione ogni tre anni e sono determinati sulla base
dell’andamento demografico, delle aspettative di vita dei
lavoratori e del P.I.L.). Il risultato corrisponde alla pensione
annua lorda che verrà corrisposta al lavoratore. Il sistema contributivo, pertanto, produce
nei confronti degli utenti lo svantaggio di ridurre notevolmente
il valore della pensione che verrà percepita e quindi, di fatto,
impedisce ai lavoratori di mantenere nel momento in cui andranno
in pensione il tenore di vita raggiunto nel corso della vita
lavorativa. Inoltre, i coefficienti di trasformazione variabili
in base all’età anagrafica (57- 65 anni) sono determinati da una
formula complessa che tiene conto anche dell’andamento
demografico, dell’aspettativa di vita e del prodotto interno
lordo di lungo periodo, introducendo così nel calcolo della
pensione un fattore di incertezza che provoca maggiori
insicurezze su quello che dovrà essere il rendimento effettivo
della pensione erogata dallo Stato. Per quanto sopra, autorevoli istituzioni
hanno affermato che il valore della pensione statale potrebbe
non superare il 50 % dell’ultimo trattamento economico
percepito in servizio. Tra l’altro, nel dicembre del 2007, il
legislatore ha ulteriormente peggiorato tale situazione.
Infatti, la legge 247/2007 ha diminuito il valore dei
coefficienti, riducendo nei fatti la pensione pubblica che sarà
ancora più bassa rispetto ai valori risultanti dalle previsioni
iniziali.
3. I fondi pensione integrativa Il legislatore, consapevole di questo
effetto e delle gravi conseguenze che si sarebbero determinate
sul piano sociale, ha invero previsto un meccanismo finalizzato
ad integrare la pensione pagata dallo Stato con il sistema
contributivo, favorendo la nascita di “pensioni private”,
finanziate dai lavoratori, dai datori di lavoro e dallo Stato
attraverso delle agevolazioni fiscali e contributive. Da qui la nascita dei “fondi pensione
integrativa” che possono essere di diversi tipi: da quelli
negoziali, basati sull’accordo sindacati e datori di lavoro, a
quelli costituiti da apposite società, assicurazioni ovvero
istituti di credito. Il problema connesso con i fondi pensione è
principalmente quello del loro rendimento e della loro
affidabilità, oltre a quello del finanziamento. La previdenza
complementare è quindi basata su un sistema a capitalizzazione
composta dove per ogni iscritto viene aperto un conto
individuale sul quale vengono versati i contributi. A tasso di
rendimento costante è il tempo che fa la differenza. Gli effetti
della capitalizzazione infatti si riscontrano con un meccanismo
esponenziale rispetto al tempo. Più lungo è il periodo e più
elevata sarà la crescita degli interessi. Va tuttavia detto che
il rendimento non è costante in quanto varia in relazione
all’andamento dei mercati e alle scelte gestionali del fondo.
4. Lo
spartiacque dei 18 anni al 31/12/1995 Il legislatore era inoltre consapevole che
il passaggio dal nuovo al vecchio sistema avrebbe avuto dei
considerevoli costi sociali, al punto che i lavoratori di una
certa anzianità non sarebbero nemmeno riusciti a costruirsi una
pensione integrativa sufficiente a compensare la riduzione
causata dal passaggio dal “sistema retributivo” al “sistema
contributivo”. Anche per tale ragione ha distinto i
lavoratori in base all’anzianità contributiva, individuando
coloro che saranno esclusi dal nuovo sistema e che avranno
quindi una pensione calcolata con il vecchio regime
previdenziale ovvero quello “retributivo”. In particolare la legge 335/1995 ha
stabilito quanto segue:
1.
I lavoratori che alla data del 31/12/1995 avevano
già maturato 18 anni contributivi (anni effettivi +
figurativi) mantengono il sistema retributivo e quindi la
pensione è calcolata sulla base delle ultime retribuzioni.
2.
I lavoratori che alla data del 31/12/1995 avevano
maturato meno di 18 anni avranno una pensione calcolata
con due sistemi: quello “retributivo” per gli anni
contributivi maturati fino al 31/12/1995, e quello
“contributivo” per gli anni contributivi maturati dopo quella
data e fino al momento del collocamento in pensione; questi
lavoratori subiscono una forte penalizzazione in quanto una
grossa parte o, per i più giovani, la parte prevalente, viene
calcolata con il sistema contributivo.
3.
I lavoratori assunti a partire dal 01/01//1996
ai quali si applica interamente il sistema contributivo e
quindi subiscono le penalizzazioni più forti. Una delle ragioni poste a fondamento di
questa distinzione è stata quindi anche quella che ha tenuto
conto dell’impossibilità per i lavoratori più anziani di avere
il tempo sufficiente a costruirsi una pensione integrativa utile
ad integrare la pensione pagata dallo Stato. E ciò perché la
pensione integrativa è fondamentalmente basata sui contributi
versati, che sono limitati poiché principalmente si finanziano
con le risorse stipendiali che prima erano destinate al T.F.R.
Inoltre, il rendimento dei contributi versati è condizionato
oltre che dal loro ammontare anche dalla durata del versamento e
quindi dalla loro capitalizzazione. Più lungo è il periodo di
versamento, maggiori saranno le probabilità che essi rendano
adeguatamente, cioè in modo sufficiente a determinare una
pensione integrativa adeguata al mantenimento del tenore di vita
raggiunto in servizio (sugli effetti esponenziali della
capitalizzazione dei fondi vedi precedente punto 3). La legge 335/1995, unitamente ad altri
provvedimenti legislativi emanati dal Parlamento, oltre allo
sviluppo di “fondi integrativi” aveva previsto anche dei
meccanismi finalizzati ad incentivare la scelta dei lavoratori
al passaggio a tali fondi. Già prima della legge era consentito ad
alcune categorie di lavoratori di scegliere una forma
integrativa, consentendo di trasferire anche parzialmente il
trattamento di fine rapporto (T.F.R.) maturato nei fondi
prescelti, determinando quindi una base di partenza utile ad
assicurare un rendimento minimo che sarebbe poi stata
incrementata con i successivi versamenti contributivi. Molti lavoratori, infatti, già da diversi
anni hanno avuto la possibilità di optare per i fondi
integrativi, godendo peraltro delle agevolazioni fiscali e
contributive che erano state previste per incentivare il
passaggio, inclusa l’attribuzione parziale o totale del T.F.R..
Al personale militare invece queste
possibilità sono state negate. Si sono create così delle sperequazioni non
solo rispetto alle altre categorie di lavoratori, ma anche tra
militari stessi, in quanto per coloro che avevano almeno 18 anni
di contributi alla data del 31/12/1995 rimane il sistema
pensionistico basato sulla retribuzione. Infatti, se fra le principali ragioni
dello spartiacque vi era l’impossibilità per i lavoratori più
anziani di avere il tempo necessario a far rendere adeguatamente
i contributi versanti nel fondo pensione, è altresì vero che i
militari che alla data del 31/12/1995 avevano un’anzianità
inferiore ai 18 anni o che sono stati assunti dal 01/01/1996 si
trovano oggi nella la stessa situazione. Questi soggetti dovevano avere la
possibilità di optare per i fondi integrativi, trasformando in
primo luogo la buonuscita in T.F.R. e quindi versando i
corrispondenti contributi nei fondi negoziali al fine di
ottenere una adeguata pensione integrativa. Tuttavia, i ritardi normativi e la carenza
di finanziamenti pubblici hanno impedito fino ad oggi l’avvio
della previdenza complementare per il personale militare. Va
evidenziato a tal riguardo che, a differenza del settore
privato, per i lavoratori pubblici non esiste un accantonamento
effettivo della buonuscita ma esso è solo virtuale, anche per le
diverse regole che disciplinano questo istituto, quindi la
partenza dei fondi deve essere finanziata dallo Stato ovvero
dagli Enti Previdenziali. Inoltre, a nostro avviso, il personale
militare avrebbe dovuto avere una maggiore attenzione da parte
del legislatore con riguardo alla specificità che lo
contraddistingue: basti pensare al fatto che i fondi c.d.
“negoziali” sono il frutto di un’iniziativa sindacale, e il loro
controllo e la loro gestione avvengono per mezzo di organismi a
composizione paritetica che vedono al loro interno una
componente sindacale. Al personale militare, come noto, non sono
concessi i diritti sindacali e, data la natura non negoziale
degli organi di rappresentanza, sorgono legittimi dubbi sulla
loro incisività nella disciplina dei fondi pensione, tenendo
conto oltretutto che alla Rappresentanza militare è in ogni caso
preclusa un’attività di iniziativa autonoma. Oltre a ciò, con
riferimento agli istituti che caratterizzano le Forze Armate
nell’ottica di un transito alla previdenza complementare, non è
chiara nemmeno quale sorte dovrebbero avere le Casse Ufficiali e
Sottufficiali e i relativi contributi che vengono versati dai
militari. E’ evidente quindi che le
penalizzazioni interesseranno sia il personale giovane cui si
applica interamente il sistema contributivo, e sia anche il
personale più anziano, cioè quello soggetto al “sistema misto”,
poiché, anche nel caso – assai poco probabile – in cui siano
istituiti in breve tempo i fondi negoziali, riteniamo che tali
soggetti non avranno comunque il tempo sufficiente a costruirsi
una pensione integrativa che soddisfi a pieno la funzione
complementare prevista dalla riforma (vedi quanto detto sulla
capitalizzazione dei fondi pensione al precente punto 3).
Evidentemente, più questi soggetti sono vicini alla maturazione
dei requisiti previsti per la pensione (ad. es. per la pensione
di anzianità 35 anni effettivi + 5 figurativi), più basso sarà
il rendimento dei contributi che verranno eventualmente versati
ai fondi pensione.
L’esercizio della facoltà di opzione per il passaggio al T.F.R.
e alla previdenza complementare previsto dall’accordo quadro
nazionale in materia di T.F.R. del pubblico impiego del 1999
(ARAN - organizzazioni sindacali), è stato oltretutto spostato
con un successivo accordo al 31/12/2010. In conclusione, ciò che emerge oggi è che,
a distanza di oltre 15 anni dalla riforma del 1995 che ha
imposto il nuovo regime previdenziale (contributivo e misto), al
militare non è data la facoltà di scegliere se transitare o meno
alla previdenza complementare, beneficiando dei vantaggi e delle
agevolazioni che sono garantiti anche con il trasferimento della
buonuscita/t.f.r. al fondo prescelto. Gli impedimenti e i ritardi hanno così
determinato un danno rilevante dovuto a fattori che non
dipendono dalla volontà degli interessati. Alcuni soggetti politici, sulla spinta
anche degli organi della rappresentanza militare, avevano
tentato di risolvere il problema per via legislativa, chiedendo
uno slittamento in avanti della data da cui far partire il
calcolo contributivo (per far adottare in pratica il sistema
pro-quota nei confronti di tutto il personale, e con la parte
retributiva estesa fino alla data di approvazione della nuova
legge). L’iniziativa non ha purtroppo trovato il consenso del
Parlamento ed il tutto si è concluso con un nulla di fatto. Per tutto quanto sopra esposto, con il
presente ricorso si chiederà - per i militari aventi
un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31/12/1995 e
per gli arruolati a partire dal 01/01/1996 - il
riconoscimento del diritto al sistema previdenziale retributivo
ovvero l’applicazione di un regime misto che preveda il sistema
retributivo fino a quando sarà disciplinata e avviata la
previdenza complementare per il personale militare. Con la presente nota, si ribadisce
che tale ricorso è destinato esclusivamente al personale
militare, in quanto è stato specificamente studiato e
predisposto per tale categoria di lavoratori.
Possono aderire i militari delle Forze Armate e della Guardia di
Finanza in servizio permanente, Ufficiali (inclusi i dirigenti e
gli omogeneizzati), Sottufficiali e Volontari che sono in
possesso di uno dei seguenti requisiti:
·
Anzianità contributiva (servizio anni effettivi +
anni figurativi) inferiore a 18 anni alla data del 31/12/1995
(personale assoggettato al sistema previdenziale misto -
retributivo/contributivo -);
·
Militari assunti a partire dalla data del
01/01/1996 (personale assoggettato interamente al sistema
previdenziale contributivo). Si precisa che
la Sideweb non è una associazione ma una società di
servizi che opera nell’ambito della tutela legale e
dell’informazione, e si rivolge a tutti i cittadini. Pertanto
i militari potranno aderire senza pagare alcuna quota aggiuntiva
. Ad ogni modo, a coloro che sono già usufruiscono della
“Carta Servizi” Sideweb (“Time” o “Flash”) o che intendono
acquistarla contestualmente all’adesione al ricorso, la società
offrirà delle condizioni di adesione più favorevoli (vedi costi
ricorso sotto riportati).
7. Le
modalità di adesione al ricorso Gli interessati potranno aderire al ricorso
con le seguenti modalità:
a.
Scaricare dal sito
i seguenti documenti: - Adesione modello “P/011”; - Condizioni generali modello “P/G/011”; - Procura per studio legale; - Modello privacy;
b.
Compilare IN STAMPATELLO i
moduli di adesione predisposti dalla Sideweb inserendo i dati
richiesti;
c.
Effettuare il versamento indicato al
successivo punto 8 con una delle modalità indicate al
successivo punto 9;
d.
Spedire i moduli con tutti i documenti
richiesti (vedi elenco riportato nel modello adesione
“P/011”) nonché copia di attestazione del pagamento al seguente
indirizzo: “Sideweb S.r.l. Casella Postale n° 02 – 33077
SACILE (PN)”. Per l’adesione al ricorso i costi sono i
seguenti:
Ø
€ 70,00 per
coloro che non sono titolari di carte servizio Sideweb
(Flash o Time);
Ø
€ 40,00 per
chi è già titolare di carta servizi di tutela legale Sideweb
formula “ FLASH”
Ø
€ 50,00 per
chi è già titolare di carta servizi di tutela legale Sideweb
formula “ TIME”;
Ø
€ 60,00 +
“Time” € 40,00 (per chi acquista contestualmente al
ricorso anche una carta servizi Time; totale € 100,00 iva
inclusa);
Ø
€ 50,00 +
“Flash” € 60,00 (per chi acquista contestualmente al
ricorso anche una carta servizi Flash; totale € 110.00 iva
inclusa). Tutti i prezzi sopra riportati sono
intesi IVA INCLUSA. A seconda delle offerte cui si aderisce,
la causale da riportare è una delle seguenti:
·
“Adesione Ricorso Pensione Retributiva”;
·
“Adesione Ricorso Pensione Retributiva + Carta
servizi Time”;
·
“Adesione Ricorso Pensione Retributiva + Carta
servizi Flash”;
·
“Adesione Ricorso
Pensione Retributiva con formula Fidelity”.
PREMIO FIDELITY Gli utenti Sideweb, titolari di una
carta servizi Time o Flash in corso di validità per l’anno 2011,
possono accedere ad ulteriori sconti proporzionali agli anni di
iscrizione/acquisto delle carte servizi/abbonamenti Time o
Flash, beneficiando di una riduzione pari € 10,00 per ogni anno
di iscrizione, escluso quello in corso, con un minimo di
adesione di 20 Euro. Esempi:
1.
Titolare di Carta servizi Time o Flash da due anni
(incluso anno incorso): Il costo di
adesione che sarebbe rispettivamente di € 50 per i Time e € 40
per i Flash, diventa € 40 per i Time e € 30 per i Flash;
2.
Titolare di Carta servizi Time o Flash da tre anni
(incluso anno incorso); Il costo di
adesione che sarebbe rispettivamente di € 50 per i Time e € 40
per i Flash, diventa € 30 per i Time e € 20 per i Flash;
3.
Titolare di Carta servizi Time o Flash da quattro anni
(incluso anno incorso): Il costo di
adesione che sarebbe rispettivamente di € 50 per i Time e € 40
per i Flash, diventa € 20 per i Time e rimane € 20 per i
Flash (limite minimo di adesione); Tutti i prezzi sopra riportati sono
intesi IVA INCLUSA. Importante: Coloro che effettuano versamenti per
conto del ricorrente ad esempio da un c.c. bancario intestato a
persona che non aderisce al ricorso (parenti, coniuge, amici,
ecc.) devono indicare nell’oggetto del versamento il nome,
cognome, e specificare nell’apposito spazio (nella parte finale)
del contratto di adesione modello “P/011” il nominativo di colui
che ha effettato il versamento.
Ø
Conto Corrente postale nr. 7 0 4 3 9 0 8 8
intestato a: SIDEWEB
s.r.l. – via Callalta 33 – 31100 Treviso
Ø
Bonifico Bancario - Banca KARNTNER SPARKASSE AG -
filiale di Udine – Via Aquileia 5 – 33100 Udine Codice IBAN:
IT87Z0332912300000000001112
Intestato a: SIDEWEB s.r.l. - Via Callalta 33 – 31100 Treviso.
Ø
Carta di Credito o carte pre-pagate (cliccando sui
link di seguito riportati)
ADESIONE RICORSO SENZA CARTE SERVIZI – COSTO: 70
EURO,
CLICCA QUI >>>
ADESIONE RICORSO CON CARTA SERVIZI FLASH – COSTO:
40 EURO,
CLICCA QUI >>>
ADESIONE RICORSO CON CARTA SERVIZI TIME – COSTO:
50 EURO,
CLICCA QUI >>>
ADESIONE RICORSO + ACQUISTO CARTA SERVIZI TIME –
COSTO: 100 EURO,
CLICCA QUI >>>
ADESIONE RICORSO + ACQUISTO CARTA SERVIZI FLASH - COSTO: 110
EURO,
CLICCA QUI >>>
Martedì tel. 331 -
4519395 dalle 17.00 alle 18.00
Giovedì tel. 347 -
2369419 dalle 17.00 alle 18.00
Venerdì tel. 339 -
7119379 dalle 15.00 alle 16.30 E: mail:
ricorso.pensione.2011@sideweb.it Per motivi
organizzativi, i numeri di telefono e le fasce orarie sopra
esposti possono essere soggette a modifiche. Le eventuali
variazioni verranno riportate su questa pagina web.
11.
Termine ultimo per aderire al ricorso Le istanze di adesione, complete dei
documenti previsti, dovranno pervenire presso il recapito
postale sopra indicato entro e non oltre la data del
20 giugno 2011. 12. Modifiche/aggiornamenti Le informazioni
relative alla presente iniziativa legale, possono essere
integrate con delle modifiche e degli aggiornamenti. Sul sito
web www.forzearmate.org saranno riportate le eventuali versioni
aggiornate. I documenti per partecipare al
ricorso sono scaricabili
Nuova iniziativa lanciata il
7/2/2011. Ultimo aggiornamento: 6/5/2011
LA SIDEWEB ORGANIZZA UNA NUOVA RACCOLTA
oppure che a tale data non avevano maturato ancora 18
anni
di contributi pensionistici
cliccando sul download che segue:
RICORSO COLLETTIVO PER IL DIRITTO AD UNA PENSIONE DIGNITOSA
1. UN RICORSO PER IL DIRITTO AD UNA PENSIONE DIGNITOSA
2. Le ragioni del ricorso
3. I fondi pensione integrativa
4. Lo spartiacque dei 18 anni al
31/12/1995
5. Per i militari una riforma incompleta
e sperequativa
6. Chi può aderire al ricorso
7. Le modalità di adesione al ricorso
8. Il costo del ricorso
9. Modalità di versamento
10. Contatti telefonici per informazioni
11. Termine ultimo per aderire al ricorso
1. UN RICORSO PER IL DIRITTO AD UNA PENSIONE DIGNITOSA
5. Per i militari una riforma incompleta e sperequativa
http://www.forzearmate.org/sideweb/2011/ricorsi/file/file-pdf.zip
(Codice BIC: KSPKIT2U)
Per accedere ai
pagamenti web con carta di credito, clicca sul
link che ti interessa:
10. Contatti
telefonici per informazioni
cliccando sul download che segue: