Ricorso
Pensione Retributiva
Nuova iniziativa lanciata il
18 gennaio 2012
ULTIMI QUINDICI GIORNI PER LE ADESIONI AL
RICORSO PENSIONE. NON ACCETTEREMO SPEDIZIONI EFFETTUATE
DOPO IL 15 MARZO 2012
Dopo tanta insistenza abbiamo deciso di riaprire i termini per
raccogliere nuove adesioni al
“RICORSO PER
UNA PENSIONE PIU’ DIGNITOSA”
I documenti per partecipare al
ricorso sono scaricabili
cliccando sul download che segue:
“Su precisa richiesta di chiarimento ribadiamo con il presente avviso che al ricorso sulla pensione possono partecipare anche coloro che si sono arruolati dopo il 31.12.1995, compresi i più giovani, che siano in servizio permanente”.
<< Per il momento la raccolta riguarderà esclusivamente coloro che al 31/12/1995 avevano meno di 18 anni contributivi. Il nostro Centro Studi sta tuttavia analizzando anche la posizione del restante personale che, a causa del decreto Monti, sono passati tutti al sistema misto. Comunicheremo al più presto gli esiti di tale studio per la loro eventuale partecipazione al ricorso >>.
Leggi anche la nota informativa:
il Tar da ragione ai nostri ricorsi
Ricorso Pensione Retributiva
Negli anni passati la Sideweb ha organizzato una raccolta adesioni al ricorso collettivo per coloro ai quali si applicava il sistema pensionistico contributivo o misto, finalizzato ad ottenere l’applicazione del più favorevole regime retribuivo ovvero di tale regime fino al momento in cui verrà attuata anche per i militari la previdenza complementare.
L’iniziativa ha avuto una grande adesione e sono stati depositati al tribunale amministrativo numerosi gruppi di ricorrenti.
Ora, numerosi sono stati
i quesiti pervenuti in redazione al fine di comprendere se le
regole sulle pensioni del Decreto Monti si
applicano anche ai militari.
Così si esprime Il nostro “Centro Studi”:
“Come noto, i recenti provvedimenti normativi del governo Monti hanno modificato, in modo sfavorevole, le regole di accesso e di calcolo del trattamento pensionistico operando delle consistenti penalizzazioni nei confronti di coloro che accederanno alla “pensione di anzianità” (ora rinominata “pensione anticipata”, v. art. 24, commi 3 e 4, del D.L. 201/2011, conv. con legge 241/2011).
Per quanto attiene il personale militare sembra esservi una clausola di salvaguardia (comma 18, art. 24, D.L. 201/2011), tuttavia va precisato che essa è finalizzata al solo scopo di <<... assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previste, alla data di entrata in vigore del presente decreto, requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi quelli dei lavoratori di cui all’articolo ... e al personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 195... con regolamento da emanare entro il 30 giugno 2012 ...>> (il d.lgs. 195/1995 riguarda appunto il personale militare e le forze di polizia).
Ebbene, pur non essendo chiari i termini della deroga (ad es., se riguarderanno gli anni contribuitivi minimi per accedere alla pensione anticipata ovvero i limiti di età) ci sembra evidente che essa non riguarderà comunque l’esclusione per il passaggio al “contributivo” per coloro che al 31/12/1995 avevano maturato i 18 anni di contributi pensionistici (come previsto dalla vecchia normativa), sicché anche a questi soggetti si applicherà, a partire dal 01.01.2012, il sistema pensionistico “misto” (retributivo/contributivo, v. art. 24, comma 2, D.L. 201/2011) con la conseguente nota penalizzazione sul valore del trattamento pensionistico”.
Già prima della riforma Monti molti utenti avevano richiesto di organizzare una nuova raccolta adesioni per il ricorso sulla pensione retributiva. A questi si aggiungono adesso le numerose richieste pervenute da parte di coloro che, precedentemente alla riforma, si sentivano “al sicuro” in quanto rientravano integralmente nel sistema retributivo, mentre ora si vedono penalizzati dalla nuova legge che comporterà oltre a delle limitazioni sui requisiti di accesso, anche una penalizzazione sullo stesso trattamento pensionistico.
A conforto di tali aspettative vi sono state altresì recenti pronunce del T.A.R. Lazio che ha espressamente dichiarato “illegittimo” il mancato avvio della previdenza complementare.
Verdetti che, unitamente ad altre sentenze degli anni passati che confermavano “l’ammissibilità” dei presupposti sui quali si fondano i nostri ricorsi, ne sostengono ulteriormente le motivazioni.
Anche per le su esposte ragioni la Sideweb ha deciso di organizzare una nuova raccolta di ricorrenti, che si concluderà entro il mese di febbraio 2012.
Per il momento la raccolta riguarderà solamente coloro che al 31/12/1995 avevano meno di 18 anni di contributi pensionistici, mentre la posizione di coloro che sono passati al sistema misto a seguito dell’entrata in vigore del decreto Monti verrà analizzata dal nostro “Centro Studi” al fine di valutare l’opportunità di un ricorso che verrà eventualmente organizzato successivamente.
Ricorso Pensione Retributiva
La società ha deciso di organizzare una nuova raccolta per dare riscontro alle numerose richieste ma anche perché si sono verificati una serie di eventi che sembrano dare ragione ai motivi su cui tale iniziativa legale è stata impostata:
- innanzitutto, la scelta di far partecipare al ricorso esclusivamente il personale militare si rileva sempre più opportuna, anche in considerazione del riconoscimento in via normativa della “specificità” delle FF.AA., FF.PP. e VV.FF.: “Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna”
- inoltre, da una parte vi sono degli atti istituzionali che riconoscono “…l’illogicità e la sostanziale incoerenza del sistema di tutela previdenziale …” attualmente vigente rispetto ai militari, quindi la necessità che vi sia una “… modifica della normativa primaria …” (queste ci risultano siano state le osservazioni fatte lo scorso 08.04.09 al Ministro del Lavoro dal Direttore Generale del medesimo ministero, in relazione ad una interrogazione parlamentare proposta sul problema previdenziale dei militari e l’applicazione del regime contributivo o “misto contributivo/retributivo” – Int. Onorevole Lo Presti seduta n. 21 del 23/6/2008 -)
- d’altra parte, come più volte rappresentato, anche l’ex Ministro della Difesa On. La Russa, in un proprio documento ha riconosciuto il problema della previdenza complementare evidenziando gli effetti negativi che si produrranno nel futuro dei militari (il documento viene riportato di seguito a questa nota)
- vi sono state altresì alcune recenti pronunce dei tribunali amministrativi riguardanti proprio il personale militare ed il relativo regime previdenziale contributivo o “misto contributivo/retributivo”, che sembrano confermare sia l’impostazione che le ragioni allegate al ricorso organizzato dalla Sideweb che, lo ricordiamo, è basato sulle specifiche carenze ed irrazionalità legislative del sistema previdenziale applicato al personale militare, e quindi rivolto esclusivamente al medesimo personale e non anche al personale civile.
Sono queste alcune delle ragioni che ci inducono ad essere ottimisti e quindi a riproporre l’iniziativa legale intrapresa.
Segue il documento dell’ex Ministro della Difesa La Russa ed il documento informativo dove troverete tutte le informazioni utili per l’adesione, gli eventuali contatti telefonici e i documenti da spedire.
RICORSO COLLETTIVO PER IL DIRITTO AD UNA PENSIONE DIGNITOSA
Un problema che deve essere affrontato da giovani e meno giovani
oggi tutti assoggettati al sistema pensionistico contributivo
o misto (contributivo/retributivo)
1. UN RICORSO PER IL DIRITTO AD UNA PENSIONE DIGNITOSA
2. Le ragioni del ricorso
3. I fondi pensione integrativa
4. Lo spartiacque dei 18 anni al 31/12/1995
5. Per i militari una riforma incompleta e sperequativa
6. Chi può aderire al ricorso
7. Le modalità di adesione al ricorso
8. Il costo del ricorso
9. Modalità di versamento
10. Contatti telefonici per informazioni
11. Termine ultimo per aderire al ricorso
1. UN RICORSO PER IL DIRITTO AD UNA PENSIONE DIGNITOSA
Le riforme pensionistiche degli ultimi anni hanno stravolto tutte le prospettive future delle nuove generazioni creando delle forti ingiustizie rispetto a talune categorie di lavoratori alle quali non è stata data la possibilità di integrare con un fondo privato la ridotta pensione che verrà corrisposta dallo stato (talune previsioni specificano che la percentuale della pensione pubblica non supererà il 50 % dello stipendio).
Al personale militare sta accadendo quanto appena descritto.
Infatti, questa categoria di lavoratori, a causa dei ritardi legislativi e regolamentari, a 16 anni dall’entrata in vigore della legge che ha stabilito il cambiamento del sistema previdenziale da “retributivo” a “contributivo” (legge 335/95), è ancora in attesa dell’istituzione dei “fondi pensione integrativa” e sta subendo, così, una INACCETTABILE DISCRIMINAZIONE rispetto alle altre categorie di lavoratori che, già da diversi anni, hanno avuto la possibilità di costruirsi una pensione integrativa.
Precedentemente, i militari interessati erano quelli che alla data del 31/12/1995 avevano un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni e tutti quelli assunti dal 01/01/1996. Per i primi si applicherà il calcolo “misto” di pensione, ossia una piccola parte verrà calcolata con il vecchio sistema retributivo (che è più favorevole), ma la parte prevalente del loro trattamento pensionistico sarà effettuata sulla base “contributiva” ovvero con quelle previsioni che possono anche non superare il 50% dello stipendio.
Per i secondi, assunti dal 01/01/1996, il calcolo sarà effettuato interamente con il metodo contributivo e la penalizzazione appena vista interesserà addirittura l’intero ammontare della pensione.
Dal 01.01.2012, a seguito della riforma Monti, si applicherà per tutti il sistema contributivo, anche per coloro che, come detto, erano esclusi dalla legge Dini n. 335/95.
Per tutti i suddetti soggetti, quindi, la
Sideweb ha organizzato un Ricorso Collettivo, il quale,
diversamente da altre iniziative analoghe che sembrano impostate
per il personale civile, è stato studiato ed organizzato
esclusivamente per il personale militare.
Prima di esporre le ragioni sulle quali è fondato il ricorso riteniamo opportuno fare una breve esposizione sulle riforme previdenziali che hanno caratterizzato gli ultimi anni.
La legge 335/1995 (oggi in parte modificata dal d.l. Monti) ha dato una svolta radicale al sistema previdenziale unificando le discipline che regolavano in modo diverso il regime contributivo e pensionistico dei diversi settori lavorativi.
La riforma attuata dalla legge ora citata ha stabilito inoltre il passaggio da un sistema pensionistico basato sul metodo “retributivo” ad un sistema riferito ai “contributi” effettivamente versati dai lavoratori, anche se l’effettiva portata innovativa della legge è stata quella di agganciare il trattamento previdenziale al prodotto interno lordo ovvero all’andamento economico dello Stato.
Evidentemente il vecchio sistema - quello retributivo - era molto più conveniente in quanto consentiva al lavoratore di congedarsi con un trattamento pensionistico calcolato sulla base delle retribuzioni percepite in servizio e, quindi, di valore prossimo all’ultimo stipendio. Con questo meccanismo, infatti, non vi era alcuna corrispondenza con i contributi versati, e il trattamento pensionistico che veniva sostenuto dallo Stato anche per la parte eccedente il maturato effettivo.
La riforma ha così sostituito tale sistema con quello “contributivo” (c.d. attuariale-statistico) che ricollega invece la pensione ai contributi effettivamente versati e ad altri fattori variabili nel tempo, diminuendo così in modo radicale l’impegno finanziario precedentemente sostenuto dallo Stato.
In particolare, il montante contributivo individuale annuale derivante dai contributi versati dai lavoratori e dallo Stato (per un complessivo 33% del trattamento economico per i lavoratori dipendenti) viene rivalutato su base composta al 31 dicembre di ciascun anno al tasso di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (in pratica è legato all’andamento dello Stato e dell’economia nazionale). Anno per anno il montante si rivaluta fino ad arrivare al giorno della pensione. Il montante dato dalla somma di tutti gli accantonamenti annuali (che, è opportuno precisare, è solo virtuale) viene a questo punto moltiplicato per un “coefficiente di trasformazione” variabile in base all’età anagrafica (i coefficienti sono soggetti a revisione ogni tre anni e sono determinati sulla base dell’andamento demografico, delle aspettative di vita dei lavoratori e del P.I.L.).
Il risultato corrisponde alla pensione annua lorda che verrà corrisposta al lavoratore.
Il sistema contributivo, pertanto, produce nei confronti dei lavoratori lo svantaggio di ridurre notevolmente il valore della pensione che verrà percepita e quindi, di fatto, gli impedisce di mantenere nel momento in cui andranno in pensione il tenore di vita raggiunto nel corso della vita lavorativa.
Inoltre, i coefficienti di trasformazione variabili in base all’età anagrafica (57- 65 anni) sono determinati da una formula complessa che tiene conto anche dell’andamento demografico, dell’aspettativa di vita e del prodotto interno lordo di lungo periodo, introducendo così nel calcolo della pensione un fattore di incertezza che provoca maggiori insicurezze su quello che dovrà essere il rendimento effettivo della pensione erogata dallo Stato.
Per quanto sopra, autorevoli istituzioni hanno affermato che il valore della pensione statale potrebbe non superare il 50 % dell’ultimo trattamento economico percepito in servizio.
Tra l’altro, nel dicembre del 2007, il
legislatore ha ulteriormente peggiorato tale situazione.
Infatti, la legge 247/2007 ha diminuito il valore dei
coefficienti, riducendo nei fatti la pensione pubblica che sarà
ancora più bassa rispetto ai valori risultanti dalle previsioni
iniziali.
3. I fondi pensione integrativa
Il legislatore, consapevole di questo effetto e delle gravi conseguenze che si sarebbero determinate sul piano sociale, ha invero previsto un meccanismo finalizzato ad integrare la pensione pagata dallo Stato con il sistema contributivo, favorendo la nascita di “pensioni private”, finanziate dai lavoratori, dai datori di lavoro e dallo Stato attraverso delle agevolazioni fiscali e contributive.
Da qui la nascita dei “fondi pensione integrativa” che possono essere di diversi tipi: da quelli negoziali, basati sull’accordo sindacati e datori di lavoro, a quelli costituiti da apposite società, assicurazioni ovvero istituti di credito.
Il problema connesso con i fondi pensione è principalmente quello del loro rendimento e della loro affidabilità, oltre a quello del finanziamento. La previdenza complementare è quindi basata su un sistema a capitalizzazione composta dove per ogni iscritto viene aperto un conto individuale sul quale vengono versati i contributi. A tasso di rendimento costante è il tempo che fa la differenza. Gli effetti della capitalizzazione infatti si riscontrano con un meccanismo esponenziale rispetto al tempo. Più lungo è il periodo e più elevata sarà la crescita degli interessi. Va tuttavia detto che il rendimento non è costante in quanto varia in relazione all’andamento dei mercati e alle scelte gestionali del fondo.
4. Lo spartiacque dei 18 anni al 31/12/1995
Il legislatore era inoltre consapevole che il passaggio dal nuovo al vecchio sistema avrebbe avuto dei considerevoli costi sociali, al punto che i lavoratori di una certa anzianità non sarebbero nemmeno riusciti a costruirsi una pensione integrativa sufficiente a compensare la riduzione causata dal passaggio dal “sistema retributivo” al “sistema contributivo”.
Anche per tale ragione nel 1995 distinse i lavoratori in base all’anzianità contributiva, individuando coloro che erano esclusi dal nuovo sistema e che avevano quindi una pensione calcolata con il vecchio regime previdenziale ovvero quello “retributivo” (sistema attualmente beneficiato fino al 31.12.2011).
In particolare la legge 335/1995 stabilì quanto segue:
1. I lavoratori che alla data del 31/12/1995 avevano già maturato 18 anni contributivi (anni effettivi + figurativi) mantenevano il sistema retributivo e quindi la pensione era calcolata esclusivamente sulla base delle ultime retribuzioni.
(Si ribadisce che col decreto Monti anche a questi si applicherà il sistema contributivo a far data dal 01.01.2012).
2. I lavoratori che alla data del 31/12/1995 avevano maturato meno di 18 anni avranno una pensione calcolata con due sistemi: quello “retributivo” per gli anni contributivi maturati fino al 31/12/1995, e quello “contributivo” per gli anni contributivi maturati dopo quella data e fino al momento del collocamento in pensione; questi lavoratori subiscono una forte penalizzazione in quanto una grossa parte o, per i più giovani, la parte prevalente, viene calcolata con il sistema contributivo.
3. I lavoratori assunti a partire dal 01/01//1996 ai quali si applica interamente il sistema contributivo e quindi subiscono le penalizzazioni più forti.
Una delle ragioni poste a fondamento di questa distinzione è stata quindi anche quella che ha tenuto conto dell’impossibilità per i lavoratori più anziani di avere il tempo sufficiente a costruirsi una pensione integrativa utile ad integrare la pensione pagata dallo Stato. E ciò perché la pensione integrativa è fondamentalmente basata sui contributi versati, che sono limitati poiché principalmente si finanziano con le risorse stipendiali che prima erano destinate al T.F.R. Inoltre, il rendimento dei contributi versati è condizionato oltre che dal loro ammontare anche dalla durata del versamento e quindi dalla loro capitalizzazione. Più lungo è il periodo di versamento, maggiori saranno le probabilità che essi rendano adeguatamente, cioè in modo sufficiente a determinare una pensione integrativa adeguata al mantenimento del tenore di vita raggiunto in servizio (sugli effetti esponenziali della capitalizzazione dei fondi vedi precedente punto 3).
5. Per i militari una riforma incompleta e sperequativa
La legge 335/1995, unitamente ad altri provvedimenti legislativi emanati dal Parlamento, oltre allo sviluppo di “fondi integrativi” aveva previsto anche dei meccanismi finalizzati ad incentivare la scelta dei lavoratori al passaggio a tali fondi.
Già prima della legge era consentito ad alcune categorie di lavoratori di scegliere una forma integrativa, consentendo di trasferire anche parzialmente il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) maturato nei fondi prescelti, determinando quindi una base di partenza utile ad assicurare un rendimento minimo che sarebbe poi stata incrementata con i successivi versamenti contributivi.
Molti lavoratori, infatti, già da diversi anni hanno avuto la possibilità di optare per i fondi integrativi, godendo peraltro delle agevolazioni fiscali e contributive che erano state previste per incentivare il passaggio, inclusa l’attribuzione parziale o totale del T.F.R..
Al personale militare invece queste possibilità sono state negate.
Si sono create così delle sperequazioni non solo rispetto alle altre categorie di lavoratori, ma anche tra militari stessi, in quanto per coloro che avevano almeno 18 anni di contributi alla data del 31/12/1995, rimaneva comunque, fino al 21.12.2011, il sistema pensionistico basato sulla retribuzione.
Infatti, se fra le principali ragioni dello spartiacque vi era l’impossibilità per i lavoratori più anziani di avere il tempo necessario a far rendere adeguatamente i contributi versanti nel fondo pensione, è altresì vero che i militari che alla data del 31/12/1995 avevano un’anzianità inferiore ai 18 anni o che sono stati assunti dal 01/01/1996 si trovano oggi nella stessa situazione.
Questi soggetti dovevano avere la possibilità di optare per i fondi integrativi, trasformando in primo luogo la buonuscita in T.F.R. e quindi versando i corrispondenti contributi nei fondi negoziali al fine di ottenere una adeguata pensione integrativa.
Tuttavia, i ritardi normativi e la carenza di finanziamenti pubblici hanno impedito fino ad oggi l’avvio della previdenza complementare per il personale militare. Va evidenziato a tal riguardo che, a differenza del settore privato, per i lavoratori pubblici non esiste un accantonamento effettivo della buonuscita ma esso è solo virtuale, anche per le diverse regole che disciplinano questo istituto, quindi la partenza dei fondi deve essere finanziata dallo Stato ovvero dagli Enti Previdenziali.
Inoltre, a nostro avviso, il personale militare avrebbe dovuto avere una maggiore attenzione da parte del legislatore con riguardo alla specificità che lo contraddistingue: basti pensare al fatto che i fondi c.d. “negoziali” sono il frutto di un’iniziativa sindacale, e il loro controllo e la loro gestione avvengono per mezzo di organismi a composizione paritetica che vedono al loro interno una componente sindacale. Al personale militare, come noto, non sono concessi i diritti sindacali e, data la natura non negoziale degli organi di rappresentanza, sorgono legittimi dubbi sulla loro incisività nella disciplina dei fondi pensione, tenendo conto oltretutto che alla Rappresentanza Militare è in ogni caso preclusa un’attività di iniziativa autonoma. Oltre a ciò, con riferimento agli istituti che caratterizzano le Forze Armate nell’ottica di un transito alla previdenza complementare, non è chiara nemmeno quale sorte dovrebbero avere le Casse Ufficiali e Sottufficiali e i relativi contributi che vengono versati dai militari.
E’ evidente quindi che le penalizzazioni interesseranno sia il personale giovane cui si applica interamente il sistema contributivo, e sia anche il personale più anziano, poiché, anche nel caso – assai poco probabile – in cui siano istituiti in breve tempo i fondi negoziali, riteniamo che gran parte dei soggetti non avranno comunque il tempo sufficiente a costruirsi una pensione integrativa che soddisfi a pieno la funzione complementare prevista dalla riforma (vedi quanto detto sulla capitalizzazione dei fondi pensione al precente punto 3). Evidentemente, più questi soggetti sono vicini alla maturazione dei requisiti previsti per la pensione (ad. es. per la pensione di anzianità 37 anni effettivi + 5 figurativi), più basso sarà il rendimento dei contributi che verranno eventualmente versati agli eventuali fondi pensione.
In conclusione, ciò che emerge oggi è che, a distanza di oltre 16 anni dalla prima riforma che ha imposto il nuovo regime previdenziale, al militare non è data la facoltà di scegliere se transitare o meno alla previdenza complementare, beneficiando dei vantaggi e delle agevolazioni che sono garantiti anche con il trasferimento della buonuscita/t.f.r. al fondo prescelto.
Gli impedimenti e i ritardi continuano a determinare, pertanto, un danno rilevante dovuto a fattori che non dipendono dalla volontà degli interessati.
Alcuni soggetti politici, sulla spinta anche degli organi della rappresentanza militare, avevano tentato di risolvere il problema per via legislativa, chiedendo uno slittamento in avanti della data da cui far partire il calcolo contributivo (per far adottare in pratica il sistema pro-quota nei confronti di tutto il personale e con la parte retributiva estesa fino alla data di approvazione della nuova legge). L’iniziativa non ha purtroppo trovato il consenso del Parlamento ed il tutto si è concluso con un nulla di fatto.
Per tutto quanto sopra esposto, con il presente ricorso si chiederà per tutti i militari in servizio permanente il riconoscimento del diritto al sistema previdenziale retributivo ovvero l’applicazione di un regime misto che preveda il sistema retributivo fino a quando sarà disciplinata e avviata la previdenza complementare per il personale militare.
Con la presente nota, si ribadisce
che tale ricorso è destinato esclusivamente al personale
militare, in quanto è stato specificamente studiato e
predisposto per tale categoria di lavoratori.
6. Chi può aderire al ricorso
Possono aderire alla presente iniziativa tutti i militari delle Forze Armate e della Guardia di Finanza che si trovano in servizio permanente (Ufficiali - inclusi i dirigenti e gli omogeneizzati - Sottufficiali e Graduati).
Si precisa che la Sideweb non è una associazione ma una società di servizi che opera nell’ambito della tutela legale e dell’informazione, e si rivolge a tutti i cittadini.
Pertanto i militari potranno aderire senza pagare alcuna quota aggiuntiva (ovvero non hanno l’obbligo di associarsi, ecc.).
Ad ogni modo, a
coloro che già usufruiscono della “Carta Servizi” Sideweb (“Time”
o “Flash”) o che intendono acquistarla contestualmente
all’adesione al ricorso, la società offrirà delle condizioni di
adesione più favorevoli (vedi costi ricorso sotto riportati).
7. Le modalità di adesione al ricorso
Gli interessati potranno aderire al ricorso con le seguenti modalità:
a. Scaricare dal sito i seguenti documenti:
- Adesione modello “P/2012”;
- Condizioni generali modello “P/G/2012”;
- Procura per studio legale;
- Modello privacy;
b. Compilare, in stampatello, i moduli di adesione predisposti dalla Sideweb inserendo i dati richiesti;
c. Effettuare il versamento indicato al successivo punto 8 con una delle modalità indicate al successivo punto 9;
d.
Spedire i moduli con tutti i documenti
richiesti (vedi elenco riportato nel modello adesione
“P/2012”) nonché copia di attestazione del pagamento al seguente
indirizzo: “Sideweb S.r.l. Casella Postale n° 02 – 33077
SACILE (PN)”.
8. Il costo del ricorso
Per l’adesione al ricorso i costi sono i seguenti:
Ø € 80,00 per coloro che non sono titolari di carte servizio Sideweb;
Ø € 50,00 per chi è già titolare di carta servizi di tutela legale Sideweb formula “ FLASH”
Ø € 60,00 per chi è già titolare di carta servizi di tutela legale Sideweb formula “ TIME”;
Ø € 70,00 + “Time” € 40,00 (per chi acquista contestualmente al ricorso anche una carta servizi Time; totale € 110,00 iva inclusa);
Ø € 70,00 + “Flash” € 60,00 (per chi acquista contestualmente al ricorso anche una carta servizi Flash; totale € 130,00 iva inclusa).
Tutti i prezzi sopra riportati sono
intesi IVA INCLUSA.
A seconda delle offerte cui si aderisce, la causale da riportare è una delle seguenti:
· “Adesione Ricorso Pensione Retributiva”;
· “Adesione Ricorso Pensione Retributiva + Carta servizi Time”;
· “Adesione Ricorso Pensione Retributiva + Carta servizi Flash”;
·
“Adesione Ricorso
Pensione Retributiva con formula Fidelity”.
PREMIO FIDELITY
Gli utenti Sideweb, titolari di una carta servizi Time o Flash in corso di validità per l’anno 2012, possono accedere ad ulteriori sconti proporzionali agli anni di iscrizione/acquisto delle carte servizi/abbonamenti Time o Flash, beneficiando di una riduzione pari € 10,00 per ogni anno di iscrizione, escluso quello in corso, con un minimo di adesione di 30 Euro.
Esempi:
- Titolare di Carta servizi Time o Flash da due anni (incluso anno in corso):
Il costo di adesione che sarebbe rispettivamente di € 60 per i Time e € 50 per i Flash, diventa € 50 per i Time e € 40 per i Flash;
- Titolare di Carta servizi Time o Flash da tre anni (incluso anno in corso);
Il costo di adesione che sarebbe rispettivamente di € 60 per i Time e € 50 per i Flash, diventa € 40 per i Time e € 40 per i Flash;
- Titolare di Carta servizi Time o Flash da quattro anni (incluso anno in corso):
Il costo di adesione che sarebbe rispettivamente di € 60 per i Time e € 50 per i Flash, diventa € 30 per i Time e € 30 per i Flash (limite minimo di adesione);
Tutti i prezzi sopra riportati sono
intesi IVA INCLUSA.
9. Modalità di versamento
Importante:
Coloro che effettuano versamenti per conto del ricorrente, ad esempio da un c.c. bancario intestato a persona che non aderisce al ricorso (parenti, coniuge, amici, ecc.), devono indicare nell’oggetto del versamento il nome, cognome, e specificare nell’apposito spazio (nella parte finale) del contratto di adesione modello “P/2012” il nominativo di colui che ha effettato il versamento.
Ø Conto Corrente postale nr. 7 0 4 3 9 0 8 8 intestato a: SIDEWEB s.r.l. – via Callalta 33 – 31100 Treviso
Ø Bonifico Bancario c/o Cassa di Risparmio di Bolzano – filiale di Udine - Via Aquileia n. 5 33100 UDINE - Codice IBAN: IT90X0604512300000005000003 – Codice BIC: CRBZIT2B143 - Intestato a: SIDEWEB s.r.l. - Via Callalta 33 - 31100 Treviso
Ø Carta di Credito o carte pre-pagate (cliccando sui link di seguito riportati)
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Per accedere ai pagamenti web con carta di credito - clicca sul link qui sotto che ti interessa:
ADESIONE RICORSO SENZA CARTE SERVIZI: 80 EURO
ADESIONE RICORSO PER CHI E' TITOLARE DI CARTA SERVIZI FLASH: 50 EURO
ADESIONE RICORSO PER CHI E' TITOLARE DI CARTA SERVIZI TIME: 60 EURO
ADESIONE RICORSO + ACQUISTO CARTA SERVIZI TIME 110 EURO
ADESIONE RICORSO + ACQUISTO CARTA SERVIZI FLASH
130
EURO
10. Contatti telefonici per informazioni
Martedì tel. 331 - 4519395 dalle 17.00 alle 18.00
Giovedì tel. 347 - 2369419 dalle 17.00 alle 18.00
E: mail: ricorso.pensione.2012@sideweb.it
Per motivi organizzativi, i numeri di telefono e le fasce orarie sopra esposti possono essere soggette a modifiche. Le eventuali variazioni verranno riportate sul sito www.forzearmate.org nella pagina dedicata al ricorso in oggetto.
11. Termine ultimo per aderire al ricorso
Le istanze di adesione, complete dei documenti previsti, dovranno pervenire presso il recapito postale sopra indicato entro e non oltre la data del 15 marzo 2012.
12. Modifiche/aggiornamenti
Le informazioni relative alla presente iniziativa legale, possono essere integrate con delle modifiche e degli aggiornamenti. Sul sito web www.forzearmate.org saranno riportate le eventuali versioni aggiornate.
I documenti per partecipare al
ricorso sono scaricabili
cliccando sul download che segue: